Healt&Safety-psychosocial risk management

Healt&Safety-psychosocial risk management

Il benessere organizzativosi riferisce alla capacità di un’organizzazione di promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione” (F. Avallone e M. Bonaretti, 2003)

Rischio Psicosociale nelle organizzazioni

Mi occupo da circa un decennio di consulenza per la valutazione dei rischi psicosociali, all’interno di piccole e grandi aziende. 

Il mio ruolo di psicologo del lavoro è quello di fornire informazione, formazione e produzione di documenti di valutazione su questo tipo di rischi. Nella mia esperienza professionale, ho incontrato aziende che si rapportano a questo aspetto della vita dei lavoratori in maniera “adempitiva”: fare lo stretto indispensabile, per essere in regola con la normativa del Testo Unico in materia di salute e sicurezza. Ci sono però altri casi, aziende che hanno integrato il tema della salute e sicurezza dei lavoratori nella propria “cultura organizzativa”, poiché lo ritengono un fattore determinante per la promozione del benessere collettivo, con impatto sulla tutela del diritto alla salute durante il lavoro, non solo sui risultati di business.

Cos’è un rischio psicosociale per un’azienda?

Iniziamo con il determinare che cos’è un rischio.

Ti è mai capitato di fare un sorpasso su una strada in cui era proibito? Sei mai passato guidando, con il semaforo rosso? Hai fatto inversioni a U? Hai mai tentato acrobazie con la bicicletta? Bene, in tutti questi casi hai rischiato, esponendoti alla probabilità che un determinato fattore ti potesse causare un danno, nella migliore ipotesi temporaneo.

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo, normato dal Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di valutare i rischi in cui i dipendenti possono incorrere, nell’esercizio del loro ruolo, all’interno degli ambienti lavorativi.

Nella tua organizzazione, hanno mai fatto una esercitazione per testare i piani di evacuazione, ad esempio per un potenziale rischio incendio? Bene, prova a chiedere ad un collega quali sono i rischi che riconosce nel luogo di lavoro in cui operate: il numero di rischi che sarà in grado di elencare è un buon indicatore della capacità con cui l’organizzazione è stata in grado di integrarli, in termini di processo, nella vita lavorativa. La consapevolezza che i lavoratori corrono dei rischi, sia per la sicurezza (impianti, macchinari, etc.), sia per la salute (agenti biologici, chimici, etc.) esiste già. Relativamente ai rischi psicosociali, invece, si usano di solito approcci di carattere meramente adempitivo alla normativa. Questo dipende sia da una scarsa conoscenza del fenomeno, sia dalla preoccupazione, da parte del datore di lavoro, che i dipendenti possano strumentalizzare o manipolare la valutazione dello stress.

Cox e Griffiths sono due ricercatori inglesi che si occupano da alcuni anni di sviluppare ricerche sul rischio psicosociale nei contesti lavorativi, anche per conto dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. (https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/factsheets/8/view). Cox e Griffiths definiscono il rischio psicosociale come ciò che riguarda gli “aspetti relativi alla progettazione, organizzazione gestione del lavoro, nonché ai rispettivi contesti ambientali e sociali, che dispongono del potenziale in grado di produrre danni di natura psicologica, sociale o fisica”. 

Appare evidente come il rischio psicosociale sia complesso e trasversale, e coinvolga qualsiasi ambito di produzione. Si tratta di un fenomeno che implica consapevolezza e accettazione, da parte dei datori di lavoro, del fatto che siano i loro stessi modelli organizzativi a generare potenzialmente un rischio stress nei lavoratori.

Ma quali sono i rischi psicosociali presenti nelle organizzazioni? Lo stress è quello più conosciuto, poiché è il secondo problema di salute più frequente nel mondo del lavoro, colpendo circa un lavoratore su tre.

In Italia, da gennaio 2011, il legislatore ha reso obbligatorio per i datori di lavoro la valutazione del rischio stress lavoro correlato, come indicato nell’art.28, comma 1, D.Lgs.n.81/2008. Tuttavia, secondo il magistrato Raffaele Guariniello, nel libro “Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza”, (Quinta Ediz.), la normativa non appare esaustiva, se circoscritta al solo rischio stress lavoro correlato. Rimangono poco chiare le modalità di prevenzione e valutazione di fenomeni come le molestie, le vessazioni e le discriminazioni, come indicato nel documento dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute  sul lavoro (https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/reports/104).

Nei prossimi post tratteremo due fenomeni riconosciuti e valutati nelle organizzazioni: lo stress lavoro correlato ed il burnout nelle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie… #restaincontatto!

Andrea Pucci
apucci@incontatto.it